Ai fini dell’estradizione per il reato tributario rilevano le soglie di punibilità
Il Trattato bilaterale di estradizione, vigente tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, come modificato dall’Accordo del 3 maggio 2006 (L. 25/2009), prevede quale condizione per l’estradizione che il reato, oggetto della domanda, comunque denominato, sia “punibile secondo le leggi di entrambe le parti contraenti con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno o con una pena più severa”.
Uniche eccezioni a tale regola sono dettate per il reato tentato o commesso in concorso con altri e per il reato associativo.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 346 depositata ieri, ha precisato che il requisito della doppia incriminazione, come disciplinato dal suddetto Trattato, non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Nel caso di contestazione di un reato tributario (nel caso di specie, frode fiscale e omessa dichiarazione) sarà necessario verificare anche il superamento delle soglie di punibilità, così come previste nel DLgs. 74/2000. Tali soglie, infatti, sono elementi costitutivi delle fattispecie penali, con la conseguenza che, se non vengono superate, il legislatore esclude la rilevanza penale della condotta incriminata.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41