Esenzione da revocatoria da valutare in concreto
Operazioni e atti revocabili classificati per natura e finalità
L’incipit dell’art. 67 comma 3 del RD 267/42, nel disporre l’esenzione da azione revocatoria di alcune operazioni di gestione non specifica se la menzionata esenzione sia da riferire alla mera revocatoria fallimentare (a cui l’art. 67 è dedicato), o anche a quella ordinaria di cui al precedente art. 66.
La questione è già stata oggetto di analisi e interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità che, in alcuni arresti, ha concluso per l’inapplicabilità della esenzione alla revocatoria ordinaria. In tal senso, la Cassazione n. 3778/2019 che ha trattato il caso di un accordo di ristrutturazione e degli atti, pagamenti o garanzie posti in essere in sua esecuzione (art. 67 comma 3 lettera e).
Analogamente hanno concluso gli arresti nn. 4796/2020 e 571/2021
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