Sempre deducibile la perdita su crediti da cessione pro soluto alla banca
Con la risposta a interpello n. 102 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ove un credito sia ceduto pro soluto a operatori professionali terzi sottoposti a vigilanza (quali, ad esempio, le banche), l’eventuale perdita emergente da tale trasferimento è sempre deducibile ex art. 101 comma 5 del TUIR.
Infatti, come chiarito a suo tempo dalla circ. n. 26/2013, relativamente alla cessione definitiva del credito, i requisiti di deducibilità della perdita devono intendersi verificati quando, alternativamente:
- il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni e che risultano indipendenti rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto;
- la perdita si presenta d’ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (perdita costi di riscossione), sempre che il creditore avesse esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito, ecc.).
Occorre, peraltro, rilevare che, secondo il documento OIC 15, la cessione pro soluto che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito dovrebbe essere condizione già di per sé idonea a determinarne lo stralcio dal bilancio e la deducibilità della relativa perdita (ex art. 101 comma 5 del TUIR).
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