L’irreperibilità può provare il dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale
La Cassazione, nella sentenza n. 2228/2023, ha precisato che la bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, prevede due fattispecie alternative:
- quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e che richiede il dolo generico.
A fronte di ciò, è ritenuto corretto desumere il dolo specifico della prima fattispecie – ossia lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) – anche dalla irreperibilità dell’amministratore, allorché alla stessa si accompagnino indici ulteriori di fraudolenza, quali:
- il passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori e gli accertamenti bancari che rivelano i finanziamenti concessi alla società poi fallita;
- l’attività distrattiva dei beni aziendali.
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