Anche l’avviamento concorre alla determinazione della plusvalenza
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 109 di ieri, ha affermato che, in ipotesi di trasferimento a titolo oneroso d’azienda (nella specie cessione di ramo d’azienda), la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, comprensivo del valore fiscale dell’avviamento.
L’art. 86 del TUIR stabilisce che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”.
Pertanto, anche nel caso in esame, l’avviamento (precedentemente acquisito nell’ambito di un’operazione antecedente), pur essendo stato interamente svalutato, presenta un valore fiscale (residuo) non ancora dedotto al momento della cessione che, parimenti a qualsiasi altro asset aziendale, assume rilevanza nella determinazione della plusvalenza.
Ad avviso dell’Amministrazione, tale conclusione è, peraltro, coerente con quanto chiarito nella C.M. 17 maggio 2000 n. 98, ove si precisa che la plusvalenza da cessione dell’azienda comprende anche il valore dell’avviamento considerato che esso, costituendo una componente del costo dell’azienda ceduta, non può restare iscritto nel bilancio del cedente.
Non sono, invece, applicabili al caso di specie, le conclusioni della circolare 4 marzo 2010 n. 8, in base alla quale il valore dell’asset avviamento non è oggetto di trasferimento e il soggetto conferente continua a dedurne il valore fiscale, in ragione del fatto che il documento di prassi citato tratta l’ipotesi di conferimento in neutralità fiscale e non di cessione d’azienda a titolo oneroso.
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