Vendita di pacchetti turistici senza stabile organizzazione in mancanza di sede fissa in Italia
Con la risposta a interpello n. 96 di ieri, 19 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni circa l’interpretazione dell’art. 162 del TUIR, nonché dell’art. 5 della Convenzione Italia-Svizzera, ai fini della configurabilità in Italia di una stabile organizzazione di una società con sede in Svizzera, svolgente attività di organizzazione e vendita di prodotti turistici, intenzionata a organizzare pacchetti turistici che comprendono l’uso di imbarcazioni da diporto ormeggiate in porti italiani.
Nel caso di specie, la società non ha alcuna sede fisica in Italia e l’attività verrebbe svolta interamente in Svizzera; in particolare, la vendita dei pacchetti turistici a favore di clienti residenti in tutto il mondo (e dunque anche in Italia) avverrebbe direttamente dalla Svizzera tramite contatti diretti fra i potenziali clienti e il proprio personale e/o tramite il proprio portale di vendita on line o tramite agenzia di viaggio presenti nei vari Paesi.
L’Agenzia evidenzia che la configurazione di una stabile organizzazione presuppone:
- l’esistenza della sede d’affari;
- il fatto che la sede d’affari sia fissa;
- il fatto che l’impresa svolga la propria attività in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.
Ciò premesso, in linea di principio, precisa l’Agenzia, l’acquisizione e/o la vendita di servizi in Italia da parte di un’impresa estera non è di per sé sufficiente a configurare una stabile organizzazione italiana in assenza di una sede fissa di affari in Italia o quando tale attività si realizzi per il tramite di un agente, un commissionario o altro intermediario (ad esempio, un’agenzia di viaggi) localizzato nel territorio italiano che goda di uno status indipendente.
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