Deducibili le erogazioni liberali in natura che non rientreranno nella disponibilità dell’erogante
Nell’ambito delle erogazioni liberali in natura effettuate in favore di popolazioni colpite da eventi straordinari, sono deducibili dal reddito di impresa i beni e i servizi ceduti a titolo gratuito, che non sono destinati a rientrare nella disponibilità dell’erogante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 137 pubblicata ieri, 23 gennaio.
Nel caso oggetto di interpello, una società ha sostenuto spese per donare il servizio di connettività, nell’ambito della didattica a distanza (DAD), a studenti di scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante la concessione in comodato d’uso gratuito di carte SIM di proprietà del donante a favore degli studenti delle famiglie più fragili. Tali SIM sono state donate agli Istituti a completamento di una precedente donazione di attrezzature informatiche, al fine di assicurare l’effettivo impiego delle stesse da parte degli studenti. Il traffico dati nazionale disponibile incluso nelle SIM, per espressa previsione contrattuale, deve essere utilizzato entro 18 mesi decorrenti dalla data di attivazione della SIM, al termine dei quali le carte devono essere restituite alla società che fornisce il servizio di connettività o distrutte.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali di cui all’art. 27 comma 2 della L. 133/99, i beni, oltre a dover essere concessi a titolo gratuito, non devono mai rientrare nella disponibilità del donatore.
Nel caso prospettato l’oggetto della cessione non sono le carte SIM in sé, che figurano unicamente come supporto fisico per mezzo del quale il servizio è veicolato ai destinatari, ma il servizio incorporato alle stesse, che non è destinato a rientrare nella disponibilità dell’erogante: per questo motivo le erogazioni descritte si considerano deducibili dal reddito d’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del TUIR.
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