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NOTIZIE IN BREVE

Beni in appalto pubblico costituenti sostituzioni, reintegri e migliorie senza bonus investimenti

/ REDAZIONE

Martedì, 24 gennaio 2023

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Con la risposta a interpello n. 134 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 comma 184 della L. 160/2019 e all’art. 1 comma 1051 della L. 178/2020 ai beni acquistati nell’ambito di un appalto pubblico che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie.

Nel caso di specie, non si applica l’esclusione prevista per i beni gratuitamente devolvibili, posto che l’interpellante non opera nei settori individuati puntualmente dalla disposizione (es. energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti) e il contratto stipulato dalla società con l’agenzia regionale si qualifica alla stregua di un contratto di appalto. In linea di principio, tuttavia, solo i beni previsti nell’“Offerta Tecnica”, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della società anche dopo la conclusione del contratto, possono essere ammessi al beneficio, al ricorrere delle ulteriori condizioni.

Diversamente, i beni che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite dall’azienda sanitaria contraente devono ritenersi esclusi dall’ambito oggettivo delle misure agevolative, in ragione del fatto che i costi ad essi relativi sono sostenuti in virtù di un preciso obbligo scaturente dal contratto di appalto stipulato con l’ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell’ente.


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