All’imputato la prova della distruzione dei documenti contabili per far valere la prescrizione
La Cassazione, nella sentenza n. 3253/2023, ha fornito un interessante chiarimento in relazione alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000.
Si osserva, innanzitutto, come ci si trovi in presenza di un reato “proprio”, potendo essere commesso da “chiunque”; sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l’imputato sia o meno amministratore dell’ente cui si riferiscono i documenti contabili occultati o distrutti.
Viene anche precisato come il delitto in questione costituisca un reato di pericolo concreto che è integrato:
- nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni;
- nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente.
A fronte di ciò, si afferma che, nel caso di contestazione dell’occultamento “o comunque” della distruzione delle scritture contabili, ove si ritenga che l’imputazione concerna in via principale l’occultamento, l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, dovrebbe dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941