Ravvedimento per dichiarazione tardiva non sempre conveniente per l’intermediario
L’impossibilità di applicare il cumulo giuridico lo sconsiglia in presenza di un numero elevato di violazioni
Ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, l’intermediario abilitato che non trasmette o trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d’imposta è punito con una sanzione da 516 a 5.164 euro.
La violazione può essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97; tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso da parte dell’intermediario soggiace allo sbarramento temporale dei 90 giorni operando anche in questo caso l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 relativo all’omessa dichiarazione (circ. 27 settembre 2007 n. 52, § 4.1.1).
Se il ravvedimento operoso non viene effettuato, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ove l’intermediario ...