Prescrizione del credito dalla conclusione della fase esecutiva del concordato
Il decreto di omologa passato in giudicato vincola tutti i creditori anteriori
Con la sentenza n. 35960/2022, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema della decorrenza della prescrizione in pendenza della procedura concorsuale, enunciando il principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, poiché l’art. 184 comma 1 del RD 267/42 rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori esistenti alla pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso ex art. 161 del RD 267/42, la prescrizione del credito anteriore non decorre fin quando, divenuto definitivo il decreto di omologazione, la temporanea inesigibilità venga meno.
Tale condizione si verifica in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, a opera del liquidatore, del riparto che contempla il credito.
Nella disciplina del concordato preventivo non ...