La nuova partita IVA salva l’erede dal vizio di notifica
Ai sensi dell’art. 65 comma 2 del DPR 600/73, “Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione”.
Il comma 4 stabilisce: “la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2705 di ieri, ha precisato che ai fini della comunicazione ex art. 65, assume rilievo la comunicazione derivante dalla richiesta, contenuta nella dichiarazione di variazione dati IVA, di un nuovo numero di attribuzione della partita IVA ad opera del legale rappresentante della comunione ereditaria.
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