ACE salva nella fusione inversa
La risposta a interpello n. 181 di ieri, 31 gennaio 2023, precisa che, nel caso di fusione inversa, non occorre ridurre la base ACE della società controllata-incorporante ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DM 3 agosto 2017, ove non si sia in presenza di riduzioni di patrimonio netto che rappresentino effettive attribuzioni ai soci. La norma in esame ricomprende tra le variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto conseguenti all’acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell’art. 2357-bis del codice civile.
Nel caso in esame, per effetto della fusione inversa si è determinata una differenza negativa di fusione e un decremento in valore assoluto del patrimonio netto della società incorporante.
Tuttavia, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la riduzione patrimoniale occorsa ha un’origine meramente contabile, posto che non vi è stata alcuna effettiva attribuzione di risorse finanziarie ai soci; si rende, quindi, inapplicabile al caso di specie la variazione negativa del capitale proprio ai fini ACE per carenza del presupposto dell’attribuzione di somme, a qualsiasi titolo, ai soci medesimi.
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