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Possibile nominare più medici competenti nelle aree territoriali dei lavoratori in smart working

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 febbraio 2023

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Con la risposta a interpello n. 1/2023, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in seguito a un quesito posto da Confcommercio lavoro circa la possibilità, per il datore di lavoro, di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza anche nei confronti dei lavoratori videoterminalisti in smart working individuando medici competenti – diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione orginaria dei dipendenti – vicini al luogo in cui questi ultimi continuano a operare attualmente in regime di smart working, nominandoli esclusivamente per tali aree e per tali tipologie di lavoratori ivi operanti.

Dopo aver riepilogato la normativa in materia di sorveglianza sanitaria ex artt. 2, 3, 18 e 25 del DLgs. 81/2008, con particolare riguardo agli obblighi datoriali e ai compiti del medico competente, il Ministero del Lavoro ricorda che l’art. 39 del citato DLgs., al comma 6, prevede espressamente che laddove vi siano aziende con una pluralità di unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuandone uno tra questi che svolga funzioni di coordinamento.

In applicazione di quanto previsto dalla legge, pertanto, è possibile nominare più medici competenti, fermo restando che ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.
In linea generale, osserva il Ministero, dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) nelle ipotesi previste dall’art. 29 comma 3 del DLgs. 81/2008.

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