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Bancarotta a più norme e a più fattispecie

/ REDAZIONE

Sabato, 4 febbraio 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 4561/2023, ha ricordato come in ambito penale sia necessario distinguere tra:
- disposizioni a più norme (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatici, aventi ciascuna autonomia ontologica e autonoma rilevanza penale;
- norme a più fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che, invece, prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie, che così risultano essere semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato.

L’art. 216 del RD 267/42:
- è inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, oggettività giuridica, gravità, tempo di consumazione e sanzione prevista;
- contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili. In particolare, il comma 1 n. 2 (in tema di bancarotta fraudolenta documentale) prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Condotte che, se riconducibili a un’unica azione penalmente rilevante, integrano un solo reato.

Pertanto, non integra l’aggravante prevista dall’art. 219 comma 2 n. 1 del RD 267/42 la commissione di una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi a oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione di veridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica e operativa dell’impresa. Ciò in quanto tali comportamenti danno luogo a un’unica e complessa azione penalmente rilevante, proprio perché quel che rileva è la complessiva rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, da trarsi dal complesso di una contabilità ispirata al principio di continuità e rispetto alla quale non può attribuirsi autonomia alle singole annualità o alle singole scritture.

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