Il professionista deve provare di aver effettuato la prestazione
La Cassazione, nell’ordinanza n. 3377, depositata ieri, ha ribadito che il professionista che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di un determinato importo a titolo di compenso professionale, in quanto attore, deve fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa.
Egli è quindi onerato della prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità della prestazione professionale resa.
La Suprema Corte ha altresì precisato che non vale a soddisfare l’onere probatorio che grava sul professionista la produzione in giudizio della parcella emessa a seguito del compimento della prestazione ed il relativo parere dell’Ordine professionale competente.
Ove siano dimostrati il compimento della prestazione e la sua entità, peraltro, il relativo compenso può essere determinato in base alla tariffa – applicabile alla fattispecie esaminata – e adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito tra le parti.
L’art. 2233 c.c., infatti, indica una graduatoria dei vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, innanzitutto, all’accordo intervenuto tra le parti e, solo in mancanza di questo, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, sino a giungere alla determinazione da parte del giudice.