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Per la trasformazione delle DTA, rilevano le perdite dell’ultimo periodo del soggetto che cede i crediti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 febbraio 2023

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Con la risposta a interpello n. 202 di ieri, 7 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le perdite fiscali rilevanti ai fini della trasformazione in crediti di imposta delle DTA, a fronte della cessione dei crediti deteriorati (art. 44-bis del DL 34/2019), corrispondono a quelle “maturate” alla data di cessione dei crediti, intendendosi per tali quelle relative all’ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla predetta data di cessione (cfr. anche risposta a interpello 18 marzo 2021 n. 193); pertanto, con riferimento alle cessioni avvenute nel 2020 le perdite trasformabili sono quelle relative al 2019 per i soggetti “solari”.

Il caso esaminato dalla risposta n. 202/2023 ha ad oggetto una banca (Alfa) che ha fuso per incorporazione due istituti di credito:
- Beta, con atto di fusione con decorrenza contabile e fiscale il 1° ottobre 2017;
- Gamma, con atto di fusione con decorrenza contabile e fiscale il 1° novembre 2020.
Alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti insoluti (1° dicembre 2020) la società risultante dalla fusione presenta:
- perdite fiscali pregresse sino al 2019 della società Alfa, derivanti dalla precedente fusione per incorporazione di Beta;
- perdite fiscali pregresse sino al 31 ottobre 2020 della società Gamma.

Ad avviso dell’Agenzia le perdite oggetto di trasformazione sono individuabili in quelle maturate fino al 31 dicembre 2019, riferibili, in parte, alle perdite maturate da Alfa e, in parte, alle perdite maturate, alla medesima data, dalla incorporata Gamma. Infatti, per l’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo, quale ultimo periodo di imposta antecedente alla cessione (avvenuta il 1° dicembre 2020), al periodo di imposta del soggetto giuridico che ha effettuato l’operazione di alienazione dei crediti.


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