Tassazione separata per gli arretrati dell’assegno di mantenimento
Con l’ordinanza n. 3485 di ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che gli arretrati dovuti in seguito alla rivalutazione dell’assegno periodico corrisposto dall’ex coniuge, seppur percepiti in unica soluzione, sono da sottoporre a tassazione separata.
Nella fattispecie in esame, la contribuente ha ottenuto, dopo azione giudiziaria, la revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento ed esperiva azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato su ordine del giudice. La rivalutazione degli arretrati sono stati poi percepiti dalla contribuente in unica soluzione ed esposti nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2008, periodo di effettivo incasso.
La contribuente chiedeva altresì la tassazione separata e il rimborso di quanto versato in eccesso.
Muovendo dal presupposto che l’art. 17 del TUIR prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti e che gli assegni di mantenimento del coniuge costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1 lett. i) del TUIR), la Cassazione ha ritenuto corretta l’applicazione della tassazione separata, rigettando quindi il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.
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