Bonus quotazione PMI sotto la lente di Assonime
Assonime, con la circolare n. 4 di ieri, ha riepilogato la disciplina del credito d’imposta per la quotazione delle PMI di cui all’art. 1 commi 89-92 della L. 205/2017, prorogato a fine 2023 dall’art. 1 comma 395 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), evidenziando altresì le problematiche ancora aperte.
L’Associazione evidenzia che un profilo non ancora approfondito è quello dell’applicabilità del beneficio in caso di trasferimento da un mercato a un altro.
Si consideri, ad esempio, il caso della società che si trasferisca dal MTF al mercato regolamentato. Posto che il trasferimento dovrebbe avvenire nell’anno considerato dalla legge di bilancio 2023 (gennaio 2023-dicembre 2023) per poter considerare l’applicazione del beneficio, ad avviso di Assonime, dalla lettura della norma e della relazione illustrativa alla legge di bilancio 2018, il beneficio accordato sarebbe applicabile ogniqualvolta la PMI acceda al mercato e avvii, ex novo, un autonomo processo di quotazione che soggiace alle regole peculiari del mercato prescelto, indipendentemente dal fatto che la società abbia già titoli quotati su un’altra trading venue; la società sceglierà infatti il mercato di quotazione che sia idoneo alle proprie caratteristiche e ai propri fabbisogni economici, finanziari, organizzativi.
Diversamente, secondo Assonime, il beneficio non spetterebbe nel caso in cui la società si trasferisca da un segmento all’altro del mercato.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41