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Massimale applicato anche con contribuzione ENASARCO prima del 1996

/ REDAZIONE

Martedì, 21 febbraio 2023

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Con il messaggio n. 730/2023, pubblicato ieri, l’INPS ha chiarito che la sola contribuzione ENASARCO versata anteriormente al 1° gennaio 1996 non è sufficiente a costituire anzianità contributiva e, pertanto, anche al ricorrere di tale ipotesi va applicato il massimale annuo ex L. 335/95, oltre il quale la retribuzione eccedente non è assoggettata a contribuzione.

Sul punto, si ricorda che la Fondazione ENASARCO, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato (avvenuta ai sensi del DLgs. 509/94), continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi – rispetto a quelli di base erogati dall’INPS – per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

Secondo l’INPS è proprio la natura integrativa della contribuzione versata all’ENASARCO – che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata nell’AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – a far sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro, l’INPS chiarisce che ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’art. 2 comma 18 della L. 335/95, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione ENASARCO, versata anteriormente alla predetta data, non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del predetto massimale contributivo.

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