Pronti i codici tributo per le somme richieste dopo i controlli automatizzati delle dichiarazioni
Per consentire il versamento, con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 di ieri, ha istituito i codici tributo da “987F” a “999F” e da “901G” a “929G”.
I codici sono riportati in formato tabellare e per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.
I codici istituiti ieri vanno usati se il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, spiega l’Agenzia delle Entrate, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
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