La fallibilità dell’impresa agricola dipende dall’attività che genera l’insolvenza
Di recente la Cassazione ha evidenziato anche che la produzione di energia da biomasse non può essere considerata agricola sempre e comunque
Sono soggette a fallimento e a concordato preventivo, ex art. 1 del RD 267/42, le imprese che esercitano un’attività commerciale, con esclusione degli enti pubblici.
Un recente arresto di legittimità (Cass. 24 gennaio 2023 n. 2162) si sofferma sul tema, mai banale, delle condizioni che consentono il riconoscimento della natura agricola alle imprese e della loro conseguente non fallibilità e consente di evidenziare che le ragioni sottese all’esclusione del fallimento e del concordato in tali casi hanno un’origine del tutto diversa rispetto a quella che sottrae gli enti pubblici all’applicazione delle citate procedure concorsuali.
Nel caso di specie, una srl agricola era stata oggetto di un’istanza di fallimento quando la produzione di energia da biomasse, quale attività ...
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