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Equiparata agli intermediari finanziari la stabile organizzazione di un ente creditizio non residente

/ REDAZIONE

Martedì, 7 marzo 2023

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Con la risposta n. 242, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità da parte di un ente creditizio non residente di operare in Italia tramite stabile organizzazione e di applicare la disciplina IRES e IRAP delle imprese di investimento.
Nel caso di specie, la S.O. risulta iscritta nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia in qualità di succursale di banca comunitaria e, come tale, è autorizzata a svolgere tutte le attività svolte dalle banche in Italia.

Ai sensi dell’art. 152 del TUIR, quindi, tale S.O. deve:
- determinare il proprio reddito sulla base dell’apposito rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo gli schemi di bilancio introdotti dal provvedimento Banca d’Italia 22 dicembre 2005;
- essere qualificata a regime come filiale bancaria in Italia della società estera e, conseguentemente, applicare tutte le regole previste per gli enti creditizi ai fini IRES e IRAP, compresa l’addizionale IRES del 3,50%.

Per quanto riguarda il periodo di imposta 2021, invece, la fattispecie viene considerata più complessa, in quanto vi è stata l’iscrizione all’albo previsto dall’art. 20 del DLgs. 58/98. Per questo periodo d’imposta, si ritiene che trovino applicazione le regole di determinazione del reddito previste, ai fini IRES e IRAP, sulla base di un criterio di prevalenza dell’attività svolta in corso d’anno, da declinare in termini di entità dei proventi reddituali conseguiti.

Considerato che nel 2021 la S.O. ha conseguito solo proventi da attività di investimento, l’Agenzia delle Entrate afferma che si deve applicare, esclusivamente in relazione a tutto il 2021, le regole fiscali specifiche delle SIM sia ai fini IRES che IRAP.

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