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Sostitutiva per i neo domiciliati utilizzabile in compensazione in caso di revoca dell’opzione

/ REDAZIONE

Martedì, 7 marzo 2023

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Con la ris. n. 14 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR in caso di revoca dell’opzione.

Si ricorda che il citato art. 24-bis ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’art. 2 comma 2 del TUIR.
Con il provv. dell’Agenzia dell’8 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Al riguardo, con la ris. n. 44/2018, è stato istituito il codice tributo “NRPP” per il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (si veda “Sostitutiva per i neo domiciliati nel modello F24 ELIDE” del 12 giugno 2018).

La circ. n. 17/2017, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti il regime agevolativo, ha stabilito che “La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso” (§ 6.1).

Nell’ipotesi di revoca dell’opzione prevista dall’art. 24-bis del TUIR, quindi, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dell’imposta sostitutiva già versata, la ris. n. 14 istituisce il codice tributo “NRRE”, denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR - Imposta sostitutiva dell’IRPEF - NUOVI RESIDENTI”.
In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta in relazione al quale si effettua la revoca, nel formato “AAAA”.

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