Azione individuale anche nei confronti dell’amministratore di una società di fatto
La Cassazione, nell’ordinanza n. 6648/2023, ha precisato che l’azione individuale di responsabilità, ai sensi dell’art. 2395 c.c. (azione individuale del socio o del terzo), può essere esercitata anche nei confronti dell’amministratore di una società di fatto.
Essa, peraltro, esige che il comportamento doloso o colposo dell’amministratore – posto in essere tanto nell’esercizio dell’ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze – abbia determinato un danno “direttamente” sul patrimonio del socio o del terzo. Si tratta di una responsabilità che presenta natura extracontrattuale, costituendo un’applicazione dell’ipotesi disciplinata dall’art. 2043 c.c.
In quanto tale, postula fatti illeciti imputabili ad un comportamento colposo o doloso dell’amministratore medesimo che si riverberano direttamente sul patrimonio del socio o del terzo. Ciò si evince, fra l’altro, dall’utilizzazione dell’avverbio “direttamente”; circostanza che preclude l’azione in questione ove si intenda fare esclusivo riferimento ad un inadempimento colposo o doloso dell’amministratore o ad una sua pessima amministrazione del patrimonio sociale.
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