Avvertenze del CNDCEC per il pagamento della contribuzione oggetto di stralcio
Con l’Informativa n. 31/2023 pubblicata ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è intervenuto in merito alla disposizione di cui all’art. 1 commi 222-230 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), che prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.
In via preliminare, il CNDCEC osserva che si tratta di un annullamento automatico (quindi senza specifica richiesta del debitore) operativo alla data del 31 marzo 2023 e che il comma 223 dispone la sospensione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando ferma la possibilità per il contribuente effettuare, entro la predetta data, il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo.
Ciò premesso, il CNDCEC invita i professionisti a prestare attenzione verso i contribuenti appartenenti a particolari categorie, quali i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e gli iscritti alla Gestione separata, sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e ricordare la possibilità, almeno fino al 30 aprile 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione. Quest’ultima, infatti, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l’annullamento, alimentare la posizione assicurativa.
Tra le varie, si evidenzia la posizione dei lavoratori autonomi agricoli, per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo, pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
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