Ai fini convenzionali è residente in Bulgaria solo il cittadino bulgaro
Con la risposta a interpello n. 244 di ieri, 8 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione delle disposizioni convenzionali in relazione ai trattamenti pensionistici percepiti da una persona residente in Bulgaria, nel presupposto che non si tratti di cittadino bulgaro.
L’art. 1 § 1 del Trattato Italia-Bulgaria dispone infatti che la Convenzione stessa si applichi “alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”. Il successivo § 2 specifica poi che l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda la Bulgaria, “qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara”.
In altre parole, ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato. In mancanza di tale requisito, non trovano applicazione le disposizioni convenzionali.
Nel caso di specie, il reddito da pensione erogato dall’INPS nei confronti del non residente è assoggettato a tassazione in Italia ai sensi dell’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR; tale norma dispone una presunzione assoluta in base alla quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato, e come tali imponibili in capo al non residente ai sensi dell’art. 3 del TUIR, le pensioni e gli assegni ad essi assimilati se corrisposti dallo Stato italiano.
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