Imposizione sostitutiva IRPEF esclusa per i titolari di rendita vitalizia
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 246 di ieri, 8 marzo 2023, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime di imposizione sostitutiva delle persone, titolari di pensione estera, che trasferiscono la residenza in Italia, disciplinato dall’art. 24-ter del TUIR.
L’agevolazione, si ricorda, è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda redditi da pensione, di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, erogata da soggetti esteri.
Il caso esaminato ha ad oggetto una rendita “vitalizia” erogata da un ente privato tedesco in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente.
L’Agenzia evidenzia come la sottoscrizione della polizza è di natura volontaria e l’erogazione delle prestazioni a favore della persona non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico-pensionistico.
Alla luce di tali circostanze, secondo l’Amministrazione finanziaria la polizza non presenta natura previdenziale, volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la relativa rendita non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR. Conseguentemente, non trova applicazione il regime di cui all’art. 24-ter del TUIR.
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