Aliquote ridotte di accisa per la birra immessa in consumo nel 2023
Nella circolare n. 8 del 7 marzo 2023, l’Agenzia delle Dogane individua le misure agevolative stabilite nel settore della birra e, segnatamente, i criteri di applicazione delle aliquote ridotte di accisa nonché il rimborso della maggiore imposta nel frattempo versata.
Si ricorda che la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) aveva disposto la riduzione delle aliquote di accisa sulla birra limitatamente all’anno 2022. L’art. 15-bis del DL 198/2022, conv. L. 14/2023 e in vigore dal 28 febbraio 2023, ha poi ripristinato tali disposizioni per l’anno corrente, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023. Sono così confermate: l’aliquota normale di accisa ridotta del 50% per i birrifici con produzione annua non superiore a 10.000; la riduzione dell’aliquota normale di accisa del 30% per i birrifici con produzione annua da 10.000 a 30.000 ettolitri; la riduzione del 20% per i birrifici con produzione annua da 30.000 a 60.000 ettolitri. Inoltre, l’importo dell’aliquota normale sulla birra di cui all’allegato I del DLgs. 504/95 (TUA) è diminuito da 2,99 euro a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Dogane precisa la procedura per ottenere la restituzione della maggiore accisa nel frattempo versata. A questo scopo, il soggetto obbligato d’imposta è legittimato a presentare, entro il 29 maggio 2023, la relativa istanza a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente sull’impianto di immissione in consumo della birra. Il rimborso è accordato con la modalità dell’accredito, ex art. 14 comma 7 del TUA e art. 6 commi 3 e 4 del DM 689/96, a scomputo dei successivi pagamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato.
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