Per la bancarotta da reato societario basta aggravare un dissesto già esistente
La Cassazione, nella sentenza n. 9958/2023, ha ribadito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario (ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42) la condotta dell’amministratore che – esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire la prosecuzione dell’attività di impresa – eviti che si manifesti la necessità di procedere a interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, consentendo la prosecuzione dell’attività d’impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi, fino al fallimento (cfr. Cass. n. 42272/2014).
L’intento di evitare interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, in quanto diretto a favorire indebitamente la compagine sociale, integra il fine di ingiusto profitto richiesto dagli artt. 2621 e 2622 c.c., in tema di false comunicazioni sociali.
Il reato in questione, peraltro, è integrato anche a voler considerare il dissesto della società già presente, in quanto conseguente anche da altre cause al momento delle condotte di falso.
Ciò in quanto rilevano anche condotte che non abbiano da sole determinato il dissesto, ma che abbiano, come del resto testualmente previsto dall’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, “concorso a cagionarlo”, aggravando l’effetto di cause preesistenti; e tanto, oltre che per effetto del già decisivo dato letterale, anche in applicazione dei principi generali in tema di causalità, nonché per la naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un’impresa.
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