Ottenimento del rimborso IVA indebito senza sanzioni prima del 2015
La fattispecie non può rientrare negli omessi versamenti
In tema di sanzionabilità dell’ottenimento di un rimborso IVA indebito si segnala la recente sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche del 15 dicembre 2022 n. 1348/3/22, che si è espressa a favore del contribuente escludendo ogni possibile sanzione a fronte di un rimborso successivamente revocato.
Il contribuente chiedeva e otteneva a rimborso a seguito di apposita istanza la maggiore IVA che si rivelava, successivamente, illegittimamente richiesta, ragion per cui seguiva l’avviso di accertamento in cui l’Amministrazione finanziaria oltre a recuperare il rimborso (chiesto nel 2011 e ottenuto nel 2012) applicava anche la sanzione pari al 30% ex art. 13 del DLgs. 471/97 per omesso o tardivo versamento di imposte.
L’aspetto interessante
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41