Determinazione del ROL ad hoc per i soggetti IAS-adopter
Chi adotta l’IFRS 16 e deduce ai fini IRES i costi in derivazione rafforzata può determinare un ROL quantitativamente più elevato
Il DLgs. 142/2018, in merito al regime di deducibilità degli oneri finanziari, ha modificato la disciplina del ROL, prescrivendone una configurazione fiscale rispetto alla veste contabile adottata in precedenza. Tale novità, per i soggetti IAS-adopter, è andata a sommarsi a (o persino a sovrascrivere parzialmente) un quadro normativo che già presentava caratteri di peculiarità rispetto alla situazione dei soggetti OIC-adopter.
La determinazione del ROL, per gli IAS-adopter, trova disciplina nell’ultimo periodo dell’art. 96 comma 4 del TUIR. In analogia con quanto previsto ai fini del computo del valore della produzione IRAP dall’art. 5 comma 2 del DLgs. n. 446/1997, la norma fiscale, in assenza di schemi fissi di conto economico, impone ai soggetti IAS-adopter di assumere,
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