Concetto di dolo nella bancarotta distinto da quello di operazioni dolose
Le operazioni dolose causano il fallimento non intenzionalmente, mentre la locuzione «con dolo» implica che il fallimento sia voluto dall’agente
Il reato di bancarotta fraudolenta impropria o societaria causato da “operazioni dolose” prevede il fallimento come evento del reato, nel quale, a differenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, devono quindi sussistere il nesso eziologico fra la condotta dolosa e il fallimento.
Tale fattispecie è delineata oggi nell’art. 329 del DLgs. 14/2019 ed era già prevista tale e quale nell’art. 223 del RD 267/42, di cui si occupa la sentenza n. 17807 depositata ieri dalla Cassazione.
Nelle motivazioni viene, innanzitutto, ricordato che tali “operazioni dolose” devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, laddove la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale
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