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Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Contatti tra la disciplina delle successioni e le polizze vita

L’assicurazione a favore di terzo non è un’attribuzione mortis causa ma realizza un trasferimento di ricchezza condizionato al decesso del contraente

/ Cecilia PASQUALE

Venerdì, 7 luglio 2023

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Le polizze vita possono configurare strumenti di pianificazione e protezione del patrimonio per diverse ragioni.
In primo luogo, queste consentono di prevedere un sostegno economico al verificarsi di eventi attinenti la vita umana, quali la morte dell’assicurato o la sua sopravvivenza a una certa data (art. 1882 seconda parte c.c.), realizzando una finalità previdenziale; per la loro funzione sociale, norme fiscali e civilistiche prevedono una disciplina di favore, che rende le polizze vita contratti particolarmente convenienti per chi voglia disporre delle proprie sostanze.

In secondo luogo, i contratti di assicurazione sulla vita con designazione di un beneficiario diverso dal contraente (art. 1920 c.c.) producono una trasmissione della ricchezza vincolata alla morte dell’assicurato,

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