Crediti prededucibili con consecuzione tra concordato e amministrazione straordinaria
Non è necessario il subentro nel contratto da parte del commissario straordinario
I crediti sorti dopo la presentazione della domanda di concordato e prima della dichiarazione dello stato d’insolvenza, anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione straordinaria consegua alla dichiarazione d’inammissibilità del concordato con riserva, hanno natura prededucibile, a condizione che, secondo la giurisprudenza “risulti accertato a) che gli stessi discendono da un atto legalmente compiuto, cioè da un atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato o da un atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, e b) che esiste un rapporto di consecuzione tra le due procedure, in quanto entrambe volte a regolare una coincidente situazione di dissesto”
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41