Diversi effetti contabili in base a quando si affrancano i disallineamenti
In caso di affrancamento con «decisione contestuale» non vanno stanziate le imposte differite, ma direttamente il debito per imposta sostitutiva
Quando la società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria dell’azienda si avvale del regime di imposizione sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR, oppure di quello di cui all’art. 15 comma 10 del DL 185/2008, per affrancare i disallineamenti che insistono su voci diverse dall’avviamento, l’effetto di riallineamento che essa determina comporta anche la necessità di stornare le imposte differite che, secondo corretti principi contabili, fossero state precedentemente rilevate sul differenziale tra valori contabili e fiscali.
Ciò, naturalmente, non si rende necessario nel caso in cui la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili è presa “subito”, ossia con riferimento ...
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