Deposito di attestazioni di conformità prima che il beneficiario fruisca del sismabonus
La norma individua il termine per il modello conforme all’Allegato B, ma non per gli Allegati B-1 e B-2 del DM 58/2017
Per l’ottenimento dei benefici fiscali derivanti dall’applicazione della disciplina del sismabonus (sulle spese sostenute per effettuare interventi di riduzione del rischio sismico, oppure per l’acquisto di unità immobiliari site in edifici oggetto dei predetti interventi mediante demolizione e ricostruzione), nelle misure del 70-80%, oppure 75-85%, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013, o nelle misure superbonus consentite dal comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 3 comma 5 del DM 58/2017 richiede il deposito presso il competente sportello unico comunale e la consegna in copia al beneficiario (ossia al committente degli interventi o all’acquirente dell’unità immobiliare) dell’asseverazione
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