Bancarotta preferenziale per il liquidatore che paga prima il proprio compenso
In questo modo vengono sottratte alla massa fallimentare somme che avrebbero dovuto confluire nella stessa
Al fine di delimitare il perimetro del reato di bancarotta preferenziale contestato al liquidatore di una società, i giudici penali sono spesso chiamati a riferirsi alla giurisprudenza civile in tema di fallimento e concordato.
È questo il caso della sentenza n. 22617 depositata ieri dalla Cassazione, che conferma la condanna del liquidatore di una spa dichiarata fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216 del RD 267/42) avendo costui corrisposto una somma innanzitutto in favore di sé stesso quale compenso per l’attività prestata.
Le motivazioni evidenziano che l’attività del liquidatore di una società commerciale non coincide con quella della presentazione di una domanda di concordato, ma è sicuramente più ampia coinvolgendo la più complessa attività di
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