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Sabato, 30 settembre 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

IVA ridotta per gli integratori classificati come «preparazioni alimentari»

/ REDAZIONE

Martedì, 6 giugno 2023

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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 337 di ieri, 5 giugno 2023, precisa l’aliquota IVA applicabile alla cessione di integratori alimentari classificati alla voce 21.06.90 (ex 2107) della Nomenclatura Combinata.

In proposito, si ribadisce che gli integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota ridotta, poiché non risultano espressamente indicati in alcuna delle parti della Tabella A allegata al DPR 633/72. Tale agevolazione va riconosciuta caso per caso, secondo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che ne analizza la composizione. Richiamando numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni nn. 153/2005, 290/2008 e 383/2008, nonché le risposte a interpello nn. 8/2019, 12/2019, 236/2019 e nn. 269/2020,270/2020), l’Agenzia afferma che l’aliquota ridotta per le diverse tipologie di integratori discende dalla loro classificazione nella voce 21.06.90 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”), che corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

Nel caso in esame, in base alla suddetta classificazione doganale, si ritiene che l’IVA al 10% trovi applicazione per l’integratore alimentare volto a contrastare i processi infiammatori nonché per quello che contribuisce a stimolare il sistema immunitario ed il metabolismo energetico e, ancora, per gli integratori che regolano il transito e l’equilibrio intestinale.

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