Patrimonio con riserve di capitale per la beneficiaria di scissione mediante scorporo
L’adattamento interpretativo non sembra poter valere anche per il criterio stabilito dall’art. 173 comma 9 del TUIR per le riserve in sospensione
Nelle scissioni “tradizionali”, di cui all’art. 2506 c.c., l’attribuzione di una parte del patrimonio della società scissa a favore di una società beneficiaria determina la necessità di procedere alla corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della scissa (posto che è ai soci di quest’ultima, e non a essa, che vengono attribuite in contropartita le partecipazioni nella beneficiaria).
Sul piano civilistico, è pacifico che tale riduzione possa avere luogo nel progetto di scissione con ampia discrezionalità, nel senso che, fermo restando il rispetto dei vincoli di capitale sociale minimo, laddove previsti in ragione della natura giuridica della scissa, è per il resto possibile scegliere di attuare la riduzione del patrimonio netto contabile mediante una
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