La riforma Cartabia annulla la rilevanza del patteggiamento nei procedimenti disciplinari
Il CNDCEC, nel Pronto Ordini n. 56/2023, ha precisato che, in seguito alla c.d. “riforma Cartabia” (DLgs. 150/2022), la sentenza di patteggiamento è equiparabile a una pronuncia di condanna soltanto in ambito penale (sostanziale e processuale), mentre perde tale qualità al di fuori di esso (cfr. l’art. 445 comma 1-bis c.p.p., come sostituito dall’art. 25 comma 1 lett. b) del DLgs. 150/2022).
Pertanto, l’organo disciplinare non può più, in caso di sentenza di patteggiamento irrevocabile, ritenere accertati i fatti costituenti l’illecito penale per il quale è stata comminata la condanna, neppure quando tali fatti dovessero essere i medesimi contestati in sede di apertura del procedimento disciplinare. Si dovrà, infatti, procedere ad un autonomo accertamento dei fatti contestati.
L’organo di disciplina, peraltro, potrà ricavare elementi istruttori dagli atti del processo penale celebrato. Rispetto a ciò, tuttavia, si raccomanda estrema cautela in ragione dell’assenza, al momento, di un orientamento giurisprudenziale dal quale poter desumere regole di carattere operativo connotate da un sufficiente grado di stabilità.
Si osserva, infine, come la nuova disciplina non possa essere considerata una norma penale di favore, ma solo una norma che attiene agli effetti “non” penali di sentenze penali. Di conseguenza, non avendo efficacia retroattiva, non va ad impattare sui provvedimenti disciplinari adottati prima della sua entrata in vigore, che non sono né da revocare né da annullare in autotutela.
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