Illeciti della persona fisica e dell’ente con prescrizione differenziata
L’art. 22 del DLgs. 231/2001 non contrasta con il principio della ragionevole durata del processo
La delicata questione dei rapporti tra il procedimento penale a carico della persona fisica, autore del reato presupposto, e il parallelo “tertium genus” a carico dell’ente costituisce uno dei temi ricorrenti della giurisprudenza sul DLgs. 231/2001.
Così la Cassazione è dovuta tornare, con la sentenza n. 25764 depositata ieri, sulla disciplina della prescrizione dell’illecito dell’ente e, in particolare, sulla sua pretesa illegittimità costituzionale.
È bene ricordare che l’art. 22 del DLgs. 231/2001 prevede che le sanzioni amministrative si prescrivano nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (comma 1); termine che si interrompe per la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e per la contestazione dell’illecito
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