Inammissibile il documento illegittimo se non prodotto spontaneamente dalla parte
L’ordine di esibizione documentale è annullato dall’omessa produzione di parte in appello
In tema di produzione documentale nel processo tributario la Cassazione con ordinanza n. 17172 depositata ieri, 15 giugno 2023, ha ritenuto che a fronte di un documento prodotto in primo grado su ordine illegittimo del giudice, questo deve essere ridepositato dalla parte che intende avvalersene in appello.
Dal provvedimento in commento emerge che la parte pubblica a sostegno delle proprie doglianze non aveva prodotto il documento integrale utile ai fini probatori, ma si era limitata a produrre una interrogazione all’anagrafe tributaria.
Tuttavia, il giudice di primo grado, colmando la lacuna documentale dell’Agenzia delle Entrate, emetteva un ordine di esibizione del documento mediante ordinanza istruttoria ex art. 7 del DLgs. 546/1992 che veniva adempiuta.
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