Finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato con privilegio nel fallimento
Il credito del garante è ammissibile con riserva anche prima della fideiussione
La Cassazione, con ordinanza n. 18148 depositata ieri, è ritornata sul tema del privilegio da riconoscersi nel fallimento ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato, una volta che il debitore sia divenuto inadempiente e, quindi, la fideiussione escutibile.
Il tema è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità le quali, peraltro, appaiono sistematicamente orientate al riconoscimento del privilegio “erariale” in capo al garante.
Oltre che il riconoscimento della prelazione, però, le vicende che tipicamente interessano questi tipi di garanzie (rilasciate da SACE e da MCC) nel caso di insolvenza del debitore danno origine a dubbi anche riguardo al trattamento da riservare alle istanze di ammissione al passivo fallimentare presentate dalla banca creditrice originaria
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