Modifica della scelta di compensare il bonus da concedere se l’errore è materiale
L’Agenzia delle Entrate dovrebbe «resettare» l’opzione erroneamente esercitata dal contribuente
I crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o di cessione di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, esercitate sulle spese detraibili ai fini del superbonus o degli altri bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020, possono essere utilizzati in compensazione con i debiti tributari e contributivi il cui versamento avviene per mezzo del modello F24.
Per i soli crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate a decorrere dal 1° maggio 2022, il predetto utilizzo in compensazione impone ai cessionari/fornitori di “comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale”, dopodiché “l’utilizzo in compensazione
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