Non è frazionabile l’indennità una tantum per gli alluvionati
L’INPS fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dell’attività e sulla documentazione utile per il riesame
Con il messaggio n. 2458 di ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum prevista dall’art. 8 del DL 61/2023 in favore di lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale interessati dall’alluvione che ha colpito alcuni territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Si ricorda che la norma riconosce un’indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni (massimo 3.000 euro) in favore dei suddetti soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati ...
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