Nelle esecutive immobiliari il creditore sussidiario prevale sui chirografari se tempestivo
La giurisprudenza mostra di aderire al risalente, ma mai smentito, precedente della Corte Costituzionale 18 gennaio 1991 n. 287
La parentesi distributiva prevista nel sistema delle esecuzioni individuali presenta minori difficoltà applicative rispetto al più complesso panorama delle procedure concorsuali; tuttavia, non mancano alcune difficoltà interpretative dettate proprio dal necessario confinamento della soddisfazione del credito sulla sola massa immobiliare.
Il riferimento va al credito assistito dal privilegio mobiliare previsto all’art. 2751-bis n. 2 c.c., cioè quello del professionista per l’attività espletata negli ultimi due anni di prestazione, che, pur essendo assistito dal privilegio generale mobiliare, può avere anche una collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita di beni immobili ai sensi dell’art. 2776 c.c.; dovendo, in tal caso, coordinare il diritto surrogatorio sul ricavato
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