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IMPRESA

Affitto d’azienda ed esercizio provvisorio anche con la liquidazione controllata

Necessario che il liquidatore evidenzi la funzionalità degli strumenti in ottica liquidatoria

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 12 luglio 2023

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Il Tribunale di Bologna, con la sentenza 14 giugno 2023 n. 90, ha ritenuto legittimo il ricorso, in pendenza della liquidazione controllata del sovraindebitato, agli strumenti dell’affitto di azienda o dell’esercizio provvisorio, in forza del rinvio operato dall’art. 272 del DLgs. 14/2019 (CCII) all’art. 213 comma 4 dello stesso DLgs. per la liquidazione giudiziale.

Il comma 4 dell’art. 213 del CCII stabilisce, in particolare, che il programma di liquidazione deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali “l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda”, ancorché relativi a singoli rami, e le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti

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