Serve «affidamento incolpevole» per far valere il credito sul sequestro antimafia
Escluso il pregiudizio dei diritti di credito di terzi preesistenti al sequestro, a meno che non si accerti la strumentalità del credito rispetto all’illecito
Il DLgs. 159/2011 in tema di misure di prevenzione antimafia ha innovativamente introdotto il principio per cui la confisca non pregiudica i diritti di credito, anche meramente chirografari, dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, estendendo la tutela che prima era riconosciuta dalla giurisprudenza ai soli titolari di diritti reali di garanzia. Tale principio viene ricordato dalla sentenza n. 30153 depositata ieri dalla Cassazione.
In particolare, l’art. 52 del DLgs. 159/2011 indica i presupposti per ottenere il riconoscimento del credito (nei limiti previsti dall’art. 53 e attraverso il procedimento di cui agli artt. 57 e ss. dello stesso decreto legislativo) prevedendo, tra l’altro, alla lett. b), nel testo originario (in vigore fino alle
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