Legato di genere da togliere dal valore dell’eredità
La distinzione tra il legato di specie e il legato di genere rileva solo sul piano civilistico
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6 luglio 2023 n. 19, ha chiarito che il legato di specie e il legato di genere – seppur diversi sul versante civilistico – devono essere assoggettati a identico trattamento sul piano fiscale: entrambi vanno, pertanto, sottratti dal valore dell’eredità su cui si calcola l’imposta di successione.
Va premesso che il legato è la disposizione mortis causa con la quale il de cuius trasferisce al beneficiario beni e/o diritti determinati; per converso, nel caso dell’eredità, l’erede viene chiamato a subentrare (per intero o pro quota) nell’universalità delle posizioni giuridiche soggettive che facevano capo al defunto.
Si è in presenza del legato di specie ex art. 649 c.c. se le attribuzioni patrimoniali che formano oggetto
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